Messaggio 5 novembre 2010, 22:58

Ordinanza n.3903: contributi per l'alluvione che ha colpito

Ordinanza n.3903: contributi per l'alluvione che ha colpito la Liguria il 4 ottobre 2010

Stanziamenti e piano degli interventi

L'ordinanza n.3903, firmata dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 22 ottobre 2010, stanzia 10 milioni di euro per i territori delle Province di Genova e Savona colpiti dall'alluvione lo scorso 4 ottobre. Sono previsti contributi per la riparazione e la ricostruzione delle abitazioni danneggiate o distrutte e per la ripresa delle attività  produttive.

Di seguito una sintesi del provvedimento:

Commissario delegato. Il Presidente della Regione Liguria è nominato commissario delegato per il superamento dell'emergenza legata agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito le Province di Genova e Savona lo scorso 4 ottobre. Dopo aver individuato i comuni danneggiati, il Commissario delegato provvede ad accertare i danni e ad adottare tutte le iniziative necessarie ad evitare situazioni di rischio, ad assicurare l'assistenza alla popolazione colpita e ad avviare la messa in sicurezza delle aree colpite e gli interventi urgenti di prevenzione.

Il Commissario delegato può servirsi di soggetti attuatori da lui nominati. Commissario e soggetti attuatori svolgono le loro funzioni a titolo gratuito e si avvalgono della collaborazione delle strutture regionali, degli enti territoriali e non territoriali, e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. (Art. 1)

Il Commissario delegato è autorizzato a rimborsare le spese sostenute dai comuni per i primi interventi di soccorso e assistenza alla popolazione, debitamente documentate.
Il Commissario può provvedere all'approvazione e alla realizzazione degli interventi previsti dal progetto preliminare di messa in sicurezza della parte terminale del torrente Chiaravagna, elaborato dal comune di Genova. (Art. 1)

Il piano degli interventi. Entro 45 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza in Gazzetta Ufficiale il Commissario delegato provvede a predisporre un piano degli interventi per superare l'emergenza e ad avviare la messa in sicurezza dei territori colpiti. Il piano degli interventi, predisposto sulla base delle risorse finanziarie disponibili e con il coinvolgimento degli enti locali interessati, deve contenere la quantificazione del fabbisogno per:

'¢ la copertura delle spese sostenute dalle amministrazioni dei territori colpiti dall'alluvione nelle prime fasi dell'emergenza;
'¢ il finanziamento degli interventi urgenti necessari a ripristinare le condizioni di sicurezza della viabilità , degli impianti e delle infrastrutture pubbliche e di pubblica utilità , comprese quelle di monitoraggio e sorveglianza che sono state danneggiate, e gli interventi per la stabilizzazione dei versanti, la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua, delle opere di difesa idraulica;
'¢ la concessione dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari la cui abitazione principale è stata distrutta in tutto o in parte, o è stata sgomberata.
'¢ la concessione dei contributi per la ripresa delle attività  produttive ed economiche da parte di imprese che abbiano subito danni ai beni immobili e mobili;
'¢ la concessione dei contributi per il ripristino dei beni immobili gravemente danneggiati destinati ad abitazione principale.

Il piano degli interventi deve inoltre individuare appositi siti di stoccaggio provvisorio per il deposito di fanghi, detriti e materiali, e definire d'intesa con gli enti ordinariamente competenti le modalità  per il loro successivo smaltimento in impianti autorizzati. (Art. 1)

Per attuare gli interventi previsti il Commissario delegato - quando non sia possibile utilizzare strutture pubbliche - può affidare la progettazione anche a liberi professionisti. Il Commissario approva i progetti e ricorre, quando necessario, alla conferenza dei servizi, da indire entro sette giorni dalla disponibilità  dei progetti. Per gli interventi e le opere per cui è prevista la valutazione di impatto ambientale, o per i progetti relativi a beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela, la procedura deve concludersi entro trenta giorni.(Art. 2)

Stanziamenti. Per i primi interventi previsti dall'ordinanza sono stanziati 10 milioni di euro a carico del Fondo della protezione civile. Per l'utilizzo delle risorse viene aperta un'apposita contabilità  speciale in favore del Commissario delegato. Il Commissario può inoltre utilizzare risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale, in deroga alle disposizioni normative regionali, e destinare fino al 30% delle risorse finanziarie disponibili per le unità  immobiliari e le attività  gravemente danneggiate dagli eventi alluvionali. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare le entrate e le spese sostenute. (Art.8)

Contributi per immobili e attività  produttive
Contributo di autonoma sistemazione. Per i nuclei familiari la cui abitazione principale è stata distrutta in tutto o in parte, o è stata sgomberata, è previsto un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di 400 euro mensili e comunque nel limite di 100 euro per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione. Nel caso di un nucleo familiare composto da una sola unità , il contributo arriva fino ad un massimo di 200 euro. Quando sono presenti persone di età  superiore a 65 anni, portatori di handicap, o disabili con una percentuale di invalidità  non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo fino ad un massimo di 100 euro mensili.

I contributi sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile e fino a quando si realizzano le condizioni per il rientro, o si provvede ad un'altra sistemazione stabile e comunque non oltre i 12 mesi dall'ordinanza di sgombero. Quando non è possibile l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari il Commissario può reperire una sistemazione alloggiativa alternativa. (Art. 4)

Contributi per le abitazioni danneggiate o distrutte. Per favorire il rapido rientro nelle abitazioni gravemente danneggiate o rese inagibili il Commissario delegato è autorizzato a erogare contributi fino al 70% e nel limite massimo di 30mila euro per ciascuna unità  abitativa distrutta o danneggiata. Per la riparazione di immobili danneggiati, la cui funzionalità  sia agevolmente ripristinabile, possono essere anticipati fino ad un massimo di 15mila euro.

Per la ricostruzione di abitazioni principali distrutte o totalmente inagibili o la delocalizzazione delle stesse da aree a rischio idrogeologico può essere concesso un contributo fino al 75% della spesa sostenuta per la demolizione e ricostruzione, la nuova costruzione o l'acquisto di una nuova unità  abitativa nello stesso comune o in un altro comune.

A chi abita in locali sgomberati può essere concesso un contributo fino ad un massimo dell'80% degli oneri sostenuti per i traslochi e i depositi effettuati, fino ad un massimo di 5mila euro.
I contributi pubblici e gli eventuali indennizzi assicurativi possono essere cumulati, non oltre l'importo del costo necessario per la riparazione o la nuova acquisizione dei beni danneggiati. (Art. 5)

Contributi per le attività  produttive. Per favorire la ripresa delle attività  commerciali, produttive, agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, artigianali, professionali, di servizi e turistiche gravemente danneggiate dall'alluvione possono essere erogati:

'¢ un contributo rapportato al danno subito da impianti, strutture, macchinari e attrezzature che comunque non sia superiore al 50% del danno medesimo;
'¢ un contributo fino al 30% del prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi alluvionali e non più utilizzabili;
'¢ un contributo correlato alla durata della sospensione della attività , quantificato sulla base dei redditi prodotti, risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi. La sospensione dell'attività  deve essere almeno di sei giorni lavorativi;
'¢ un contributo, fino ad un massimo di 10mila euro, per beni mobili registrati distrutti o danneggiati

I danni sono attestati per importi fino a 25mila euro, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ; per importi superiori a 25mila euro, con perizia giurata redatta da professionisti abilitati, o da pubblici dipendenti, iscritti ai rispettivi ordini o collegi. (Art. 6)

Sospensione del versamento di contributi imposte. I datori di lavoro privati, i lavoratori autonomi - artigiani, i commercianti, i lavoratori del settore agricolo, i liberi professionisti e i committenti che devono versare contributi alla Gestione separata possono sospendere il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali in scadenza dal 4 ottobre al 15 dicembre 2010. I contributi e i premi oggetto della sospensione saranno riscossi in 12 rate senza oneri aggiunti dal mese di gennaio 2011. (Art.9)

Dal 4 ottobre 2010 al 15 dicembre 2010 sono sospesi i termini per i versamenti delle imposte IRPEG, IRES, IRPEF, IVA e IRAP scadenti per i residenti e i soggetti con attività  di impresa o professionale in immobili inagibili o interdetti all'uso dalle ordinanze dei sindaci dei comuni di Varazze, Cogoleto, Arenzano, Genova, e anche per i soggetti occupati in queste attività  di impresa, come individuati dal Prefetto. (Art.10)

Prevenzione e altre disposizioni
Attività  di monitoraggio e prevenzione. Il Dipartimento della Protezione Civile assicura il necessario supporto al Commissario delegato o ai soggetti attuatori, anche tramite l'attivazione dei Centri di competenza, in particolare avvalendosi dell'Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, del Dipartimento di scienza della Terra dell'Università  di Firenze e della Fondazione CIMA.

Per assicurare le attività  di valutazione tecnica e di prevenzione non strutturale del rischio e la relativa pianificazione speditiva di protezione civile, in attesa della realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio residuo, il Commissario delegato può avvalersi di un gruppo tecnico di supporto costituito da personale della Regione Liguria, delle Province e delle Prefetture di Genova e Savona, dei Comuni interessati dagli eventi e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. (Art. 3)

Personale di supporto al Commissario. Il Commissario delegato e i soggetti attuatori possono avvalersi del personale appartenente alla Pubblica Amministrazione come supporto tecnico-amministrativo alle attività  previste dall'ordinanza. I compensi per le prestazioni di lavoro straordinario sia per il personale, sia per i dirigenti, sono stabiliti dallo stesso provvedimento. (Art.11)

Aree di stoccaggio. Il Commissario delegato può aprire aree di stoccaggio provvisorio dei materiali litoidi e vegetali in esubero o già  accumulati lungo i corsi d'acqua o spiaggiati e può predisporre anche un apposito programma di interventi per piani stralcio, sulla base delle risorse finanziarie disponibili. La priorità  nell'attuazione degli interventi deve essere attribuita al ripristino delle infrastrutture essenziali danneggiate e alla pulizia e manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e delle opere di difesa idraulica. (Art.12)
IK0ZCW Alberto Devitofrancesco Presidente C.I.S.A.R. sezione di Roma IQ0HB
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