Messaggio 12 marzo 2008, 15:59

STATUTO A.R.I. - ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI

STATUTO A.R.I. - ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI
Art. 1 DENOMINAZIONE E SCOPI

1- L'Associazione Radioamatori Italiani '“ A.R.I., già  denominata Associazione Radiotecnica Italiana, è sorta il 1° gennaio 1927 dalla fusione dell'Associazione Dilettanti Radiotecnici Italiani e del Radio Club Nazionale Italiano, ed è stata eretta in Ente Morale con DPR n. 368 del 10 gennaio 1950.

2- Scopi dell'Associazione sono:
a) riunire a scopi scientifici e culturali, con esclusione di qualsiasi scopo di lucro, i radioamatori e i titolari
di attestato della attività  di ascolto (SWL);
b) dare incremento agli studi scientifici in campo radiantistico, promuovendo esperimenti e prove;
c) costituire organo di collegamento ed assistenza fra i Soci e la pubblica Amministrazione centrale e
periferica per ciò che concerne la divulgazione dell'attività  radiantistica;
d) mantenere relazioni con analoghe associazioni od Enti sia nazionali che esteri con particolare
riferimento alla I.A.R.U. (International Amateur Radio Union) della quale l'A.R.I. è filiazione per l'Italia,
al fine di tutelare gli interessi dei Soci nei loro confronti;
e) costituire a favore dei propri Soci centri o gruppi di formazione sia tecnica che di interesse generale
in materia di radiantismo;
f) distribuire ai Soci l'Organo Ufficiale dell'Associazione.

3- L'Associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale.

Art. 2 SEDE E ANNO SOCIALE
1- L'Associazione ha sede legale e amministrativa in Milano, Via Scarlatti 31, e potrà  essere trasferita in altra città  con delibera dell'Assemblea Generale dei Delegati, presa con una maggioranza che rappresenti i voti di almeno il 75% degli iscritti aventi diritto al voto.

2- L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno solare

Art. 3 SOCI
1- L'Associazione è composta dai Soci Effettivi, Soci Juniores, Soci Onorari e Soci a Vita indicati al punto (2) seguente. I Soci Effettivi sono tenuti a versare alla Segreteria Generale, entro il periodo stabilito dal Regolamento di Attuazione, una quota annuale che per ogni anno sarà  deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale. Nei termini previsti dal Regolamento di Attuazione, l'ammontare della quota sarà  reso noto entro l'anno precedente a quello di riferimento, e comprenderà  una parte di competenza della Sezione di appartenenza del Socio (denominata quota di ristorno) che, con le modalità  stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale, sarà  attribuita alla Sezione di competenza.

2- I Soci Effettivi sono le persone fisiche di qualsiasi nazionalità  e di ineccepibile moralità  che abbiano raggiunto la maggiore età , che godano dei diritti civili e che facendo propri i principi e valori anche comportamentali di amicizia, lealtà  e probità , che sono propri del servizio internazionale di radioamatore, abbiano conseguito l'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore o l'attestato della attività  di ascolto (SWL), sempre che tali autorizzazioni non siano state definitivamente revocate per cause imputabili alla condotta del titolare. I Soci Juniores sono le persone fisiche che trovandosi nelle stesse condizioni soggettive dei Soci Effettivi, non abbiano raggiunto la maggiore età . Essi sono tenuti a pagare la quota stabilità  dal Consiglio Direttivo Nazionale, non prendono parte alle votazioni, e non possono essere eletti alle cariche sociali. La loro domanda di ammissione dovrà  necessariamente essere sottoscritta dall'esercente la patria potestà . I Soci Onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale per speciali benemerenze, ed in quanto tali non hanno l'obbligo di versare alcuna quota. Essi non prendono parte alle votazioni e non possono essere eletti alle cariche associative. I Soci a Vita sono i Soci Effettivi ai quali il Consiglio Direttivo Nazionale abbia, con delibera, riconosciuto tale qualifica, avendo essi soddisfatto i requisiti previsti dalle apposite norme regolamentari.

3- L'Associazione, secondo le modalità  previste dal Regolamento di Attuazione, potrà  affiliare altri soggetti o persone fisiche le quali, pur possedendo i requisiti soggettivi indicati nell'articolo precedente, non siano tuttavia in possesso dell'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore o dell'attestato della attività  di ascolto (SWL), ma condividano gli obiettivi associativi o desiderino concorrere allo sviluppo del radiantismo.

4- Il Regolamento di Attuazione dispone circa le modalità  di ammissione all'Associazione Radioamatori Italiani, quelle di esercizio dei diritti spettanti a tutti i Soci ai sensi del presente Statuto, nonchè la perdita della predetta qualifica anche come conseguenza di decisione in sede disciplinare.

Art. 4 PATRIMONIO
1- Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) dalla Biblioteca;
b) dalle donazioni, lasciti e versamenti straordinari eventualmente fatti da Soci o da terzi;
c) dai beni mobili risultanti dall'inventario come indicati nello stato patrimoniale approvato dall'Assemblea
Generale dei Delegati

2- Le eventuali eccedenze attive della gestione annuale vanno al fondo riserva. L'Assemblea Generale
dei Delegati può tuttavia deliberare il loro investimento per l'accrescimento del patrimonio sociale o il loro utilizzo per il perseguimento dei fini associativi.

Art. 5 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
1- Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea Generale dei Delegati;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo Nazionale;
d) il Collegio Sindacale Nazionale;
e) il Collegio dei Probiviri;
f) le Sezioni;
g) i Comitati Regionali

Art. 6 ASSEMBLEA GENERALE DEI DELEGATI

1- L'Assemblea Generale dei Delegati è l'organo sovrano dell'Associazione Radioamatori Italiani, quale espressione democratica e rappresentativa dei soci che compongono l'Associazione. Essa è composta da Delegati eletti per referendum tra i soci secondo quanto previsto dal presente Statuto e con le modalità  indicate dal Regolamento di Attuazione. Essi esprimono il voto in rappresentanza dei soci deleganti, previa verifica da parte del Collegio Sindacale Nazionale della regolarità  dei loro poteri di rappresentanza.

2- L'Assemblea Generale dei Delegati adotta lo Statuto e ne delibera eventuali variazioni; detta le linee guida programmatiche della Associazione; elegge ogni tre anni il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, i componenti del Collegio Sindacale Nazionale e del Collegio dei Probiviri; dichiara lo scioglimento della Associazione Radioamatori Italiani con una maggioranza che rappresenti i voti di almeno il 75% degli iscritti aventi diritto al voto e ne delibera le modalità  di liquidazione.

3- Le Assemblee Generali dei Delegati possono essere Ordinarie o Straordinarie.


4- L'Assemblea Generale Ordinaria dei Delegati è convocata una volta all'anno, secondo quanto previsto dal Regolamento di Attuazione, normalmente entro il 31 maggio dell'anno corrente.

5- L'Assemblea Generale Straordinaria dei Delegati è convocata nei termini previsti dal Regolamento di Attuazione, tutte le volte che il Consiglio Direttivo Nazionale od il Collegio Sindacale Nazionale lo ritengano opportuno, oppure quando ne sia stata fatta motivata richiesta da parte di tanti Delegati che rappresentino almeno un terzo dei Soci Effettivi.

6- Qualora il contenuto della votazione sulla quale l'Assemblea Generale dei Delegati è chiamata ad esprimersi, vuoi in sede Ordinaria che Straordinaria, sia limitato ad una espressione di assenso o dissenso, i soci potranno esprimersi con un referendum diretto attraverso un voto delle Sezioni inoltrato in forma telematica certificata, secondo le modalità  previste dal Regolamento di Attuazione.

7- E' compito del Consiglio Direttivo Nazionale convocare le Assemblee Generali dei Delegati emanando apposita delibera e stabilendo di volta in volta la località  più idonea allo svolgimento dei lavori assembleari, oppure indire il referendum diretto tra i soci nei casi previsti dall'articolo precedente.

8- Le Assemblee Generali dei Delegati, siano esse Ordinarie che Straordinarie, sono di norma presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale o da un Vice Presidente. In esse funge da segretario il Segretario Generale o il Vice Segretario Generale che ne redigerà  e divulgherà  il verbale nei termini previsti dal Regolamento di Attuazione. Le delibere assunte in Assemblea saranno di norma pubblicate sull'Organo Ufficiale dell'Associazione.

9-L'Assemblea ha comunque facoltà  di scegliere quale Presidente dell'Assemblea qualsiasi Delegato intervenuto. Ad essa possono assistere i Soci dell'Associazione.

10- In prima convocazione l'Assemblea Generale dei Delegati potrà  deliberare con l'intervento di almeno la metà  dei Delegati che rappresentino almeno il cinquanta per cento dei Soci Effettivi. Per la seconda convocazione, da tenersi in giornata successiva, sarà  sufficiente l'intervento di tanti Delegati che rappresentino almeno un terzo dei soci Soci Effettivi. Le deliberazioni saranno valide quando riportino il voto favorevole della maggioranza dei Delegati presenti; in caso di parità  di voti, la votazione si riterrà  come se avesse avuto esito negativo.

11-Le votazioni assembleari avvengono con le modalità  che l'Assemblea di volta in volta deciderà .

12-All'Assemblea Generale dei Delegati Ordinaria devono essere sottoposti:
a) la relazione del Consiglio Direttivo Nazionale sull'andamento economico e sul funzionamento dell'Associazione;
b) il bilancio consuntivo del precedente anno solare ed il preventivo dell'anno in corso;
c) la relazione del Collegio Sindacale Nazionale;
d) gli altri argomenti eventualmente proposti dal Consiglio Direttivo Nazionale, dal Collegio Sindacale Nazionale o dai Delegati di Assemblea che saranno iscritti all'Ordine del Giorno, così come previsto dal Regolamento di Attuazione, dopo la verifica di idoneità  effettuata dal Collegio Nazionale dei Probiviri.

13- I Delegati di Assemblea vengono eletti ogni anno su base regionale in numero tale da assicurare la concreta ed effettiva rappresentatività  della base sociale, secondo quanto previsto dal Regolamento di Attuazione. I Delegati rappresentano in Assemblea i Soci della propria Regione ed a loro spetta il dovere di trasmettere al Collegio Sindacale Nazionale eventuali mozioni da inserire all'O.D.G. dell'Assemblea Generale dei Delegati.

14- Il grave e motivato impedimento del Delegato a partecipare alla Assemblea Generale, deve essere immediatamente comunicato al Collegio Sindacale Nazionale; le Sezioni afferenti tale Regione, con atto scritto e trasmesso in copia al Collegio Sindacale Nazionale esclusivamente per quella occasione, provvedono a delegare la funzione ad altro socio che dovrà  essere scelto tra i primi candidati non eletti al referendum regionale per la nomina dei Delegati.

ART. 7 PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi ed ha le funzioni ad esso attribuite dal presente Statuto. Facendo proprie le indicazioni ricevute dall'Assemblea Generale dei Delegati, egli cura affinchè le azioni del Consiglio Direttivo Nazionale siano rispondenti alle politiche di fondo dell'Associazione volute dall'Assemblea.

ART. 8 CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

1. II Consiglio Direttivo Nazionale è composto dal Presidente, da sette Consiglieri eletti dall'Assemblea Nazionale dei Delegati, ed uno nominato dal Ministero delle Comunicazioni. Questo ultimo membro è esonerato da ogni eventuale obbligo di cauzione e non impegna la responsabilità  del Ministero nei confronti di chicchessia.

2- Il Consiglio Direttivo Nazionale elegge tra i propri membri due Vice Presidenti, un Segretario Generale, un Cassiere ed un Vice Segretario Generale.

3- I componenti del Consiglio Direttivo Nazionale non possono ricoprire alcuna carica nell'organizzazione periferica nell'Associazione; partecipano alle sedute dell'Assemblea Generale dei Delegati alle quali possono prendere la parola senza diritto di voto.

4- Al Consiglio Direttivo Nazionale spettano:
a) tutti i poteri che per Statuto non siano di esclusiva competenza dell'Assemblea Generale dei Delegati;
b) l'attuazione delle linee guida programmatiche suggerite dalla Assemblea dei Delegati;
c) la funzione di indirizzo politico-amministrativo per cui esso individua gli obiettivi e le risorse, adottando gli atti a ciò idonei, e ne verifica la rispondenza ai risultati e delibera sull'importo della quota associativa nei termini previsti dal Regolamento di Attuazione.
d) la trattazione delle questioni attinenti le finalità  Istituzionali, mantenendo i rapporti con le Amministrazioni centrali dello Stato ed altri organismi o istituzioni, nazionali o estere;
e) la nomina e revoca del Direttore Amministrativo, cui viene demandata la gestione amministrativa corrente dell'Associazione. Ad esso il Consiglio indica le priorità  ed impartisce le conseguenti direttive generali dell'azione amministrativa, della gestione, dei tempi da rispettare e dei risultati da conseguire per i quali, nell'ambito delle funzioni assegnate, egli risponde al Consiglio;
f) la determinazione della pianta organica dei dipendenti e le eventuali sue variazioni su proposta del Direttore Amministrativo;
g) la deliberazione sui contratti e gli altri atti che vincolano i bilanci oltre l'esercizio e sull'assunzione di finanziamenti a medio e lungo termine;
h) l'attribuzione degli incarichi ai propri componenti con l'istituzione di un sistema di controlli interni;
i) l'affidamento per motivate esigenze ed entro limiti numerici prestabiliti di incarichi di consulenza e di collaborazione ad esperti nei settori attinenti alle finalità  istituzionali;


5- I componenti del Consiglio Direttivo Nazionale durano in carica tre anni e possono essere rieletti per non più di tre mandati consecutivi fatta eccezione per il rappresentante nominato dal Ministero delle Comunicazioni. Il Regolamento di Attuazione disciplina il computo degli eventuali mandati in precedenza già  espletati. In caso di vacanza, anche non concomitante, fino ad un massimo di tre (3) membri nominati dall'Assemblea Generale dei Delegati durante il triennio, il Consiglio Direttivo Nazionale deve entro 30 giorni dalla 'vacatio'
IZ0GRR Davide